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Associazione Nazionale fra Pensionati ed Esodati della Banca Commerciale Italiana - ANPECOMIT
COMUNICATO N. 2 DEL 6.2.2016
pubblicato il 08/02/2016

Comunicato n. 2 del 6-2-2016 rn-      Fondo Pensioni Comitrn-      Blocco Perequazione PensionirnCare socie e cari soci, alcuni aggiornamenti sulle due materie a margine.rnFondo Pensioni Comit rnCome atteso , in data 14/1/2016 la Giudice Francesca Maria Mammone, in qualità di Presidente relatore/estensore, ha scritto la sentenza n. 905/2016 pubblicata il 21-1-2016 della seconda Sezione Civile del Tribunale di Milano (Consiglio composto dai Giudici Mammone, Lupo, Macripò) sul ricorso di 174 colleghi pensionati nel periodo 1998/1999 (Angelini +173) da noi coordinati e patrocinati dal Prof. Antonio Pileggi.rnLa sentenza, che alleghiamo nella parte riservata del nostro sito ,rn ripropone le motivazioni delle precedenti sentenze, di nostra conoscenza, della medesima Sezione sul tema, contrarie ai gruppi patrocinati dall’Avv. Centofanti, dall’Avv. Corbelli, dall’Avv. Etna, e le  prime due cause di nostra competenza (Pisani+Manna e Roselli);rnreitera l’ “implicita o tacita abrogazione” dell’Articolo 27, (sentenza, pag. 9  e 12);rn rncondivide tutte le tesi del Fondo Pensioni, tranne la questione della prescrizione;rn rncontrappone, e non si capisce perché, i Sindacati, che avevano chiesto ai Giudici l’applicazione dell’articolo 27, con l’Anpec (che non è peraltro un Sindacato high quality rolex daytona replica uk), che precedentemente aveva ricorso per accertare la vincolatività dell’Accordo da noi firmato con l’UNP (pag. 11/12);rn rnnon parla più delle contestazioni dei singoli partecipanti all’Accordo del 10/12/2004 (vedasi sentenza 9235/15 dep. 4.8.15, Angeleri+altri,  Avv. Centofanti, alla pag. 10, e sentenza 9227/15 dep. 4.8.15, Cagiola + altri, Avv. Corbelli, alla pag. 10 considerate prive di valore in quanto assunte da singoli e perciò da soggetti diversi dai sottoscrittori dell’Accordo in esame. Le contestazioni erano valide e, a nostro avviso, se ne doveva tenere conto.  rn rnintroduce due novità:rn-      A) Cita a sostegno delle decisioni assunte la giurisprudenza formatasi sul tema, pag 9;rn-      B) Carica, per la 1° volta in assoluto e contrariamente a quanto fatto prima (“spese compensate per la peculiarità della vicenda e l’assenza di significativi precedenti giurisprudenziali sulla maggior parte delle questioni trattate”), sui 174 pensionati 98/99  ricorrenti pesanti spese di lite, cfr. pag. 16. Spese globali per circa 15 mila € da riconoscere al Fondo, che le ha già reclamate per circa € 9 mila – provvederemo al bonifico per conto dei colleghi ricorrenti nei termini intimati- e ad un gruppo di 23 pensionati ante 98 (della Unp)  intervenuti a sostegno delle tesi del Fondo, quasi configurandoli come l’espressione di circa 8000 pensionati (inglobando così impropriamente oltre 3000 pensionati di reversibilità non risarciti del loro taglio)  che in caso di accoglimento del ricorso, vedrebbero diminuire gli importi loro riconosciuti nella liquidazione del Fondo. (Sic!)rnCi permettiamo, a proposito di queste ultime due novità, di osservare: rn-       che la giurisprudenza di cui si parla è rappresentata dalle recentissime precedenti sentenze sull’argomento decise dalla medesima Sezione Fallimentare,  e non di altro. Su una materia, bisogna ricordarlo, che altri Giudici, in diverse occasioni precedenti, hanno riconosciuto come nuova, controversa e complicata;rn-      e che forse tale giurisprudenza non è in grado di comportare tanta severità contro centinaia di PENSIONATI (non certo più ricchi o meno bisognosi di quelli beneficiati dalla sentenza),  visto anche che i ricorsi sono stati presentati da noi e da tutti i gruppi e singoli ricorrenti in contemporanea, ben prima cioè di questa insolita e lunga  cadenza di sentenze.rnQuindi, in assenza concreta di giurisprudenza, noi pensavamo e pensiamo che anche questa sentenza (Angelini+173) avrebbe dovuto comportare, come nelle precedenti sentenze, la compensazione delle spese di lite.rnNaturalmente anche sul merito della sentenza in questione non siamo per niente d’accordo, e sul contenuto e sulle argomentazioni interpretative, e stiamo operando in questo caso  per coordinare il conseguente ricorso in Cassazione da parte dei colleghi 98/99, da presentare entro 30 gg dalla data di pubblicazione della sentenza.rnContinueremo a “combattere questa battaglia”, con il vostro indispensabile e determinante consenso e aiuto, per impedire un sopruso, una colossale e vergognosa ingiustizia: la mancata restituzione a migliaia di pensionati del maltolto, come concordato, sottoscritto e codificato con l’Accordo del 16-12-1999, attraverso le ingenti plusvalenze realizzate, in contemporanea con  l’attribuzione delle stesse risorse a chi non era stato danneggiato di 1 solo €. Come ebbe a scrivere l’Avv. Civitelli nella memoria del 10-1-2015 del ricorso patrocinato per un gruppo di colleghi, fra i quali i maggiori esponenti dell’Associazione Amici Comit, tuttora sostenitrice di unilaterali e inaccettabili proposte al ribasso: “in conclusione i pensionati ante 98 hanno già percepito “tutto” quanto sarebbe loro spettato – anzi forse anche più del “tutto” –)  rnQualcuno ci dovrà spiegare, prima o poi, con motivazioni giuridicamente e moralmente chiare e comprensibili, perché i patti non debbano essere rispettati! E perché le risorse destinate a chi ha subìto sacrifici debbano andare a chi invece non ha subìto alcun sacrificio né corso alcun rischio!   rn rn rnBlocco Perequazione delle Pensioni 2012 – 2013 rn Pubblichiamo il comunicato di una Associazione alla quale siamo in qualche modo collegati:rn“Dubbi di legittimità costituzionale anche del “Decreto Poletti”rn-      Che “la mancia” erogata dall’Inps nel mese di agosto u.s., in attuazione del decreto 65/2015 poi convertito nella legge 109/2015, avesse seri principi di incostituzionalità, come S.a.pens. – Or.s.a non nutrivano e non nutriamo nessun dubbio.rn-      La corretta applicazione della sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale sbandierata dal Governo Renzi è stata rimessa in discussione dal Tribunale di Palermo.rn-       rn-      La presenza in tutte le udienze del Segretario Regionale S.a.pens. Sicilia Giuseppe Chiazzese ci ha consentito di acquisire tutti gli elementi utili scaturiti dalle valutazioni espresse dalle parti in causa.rn-       rn-      Con l’ordinanza del 21 gennaio 2016, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che la rivalutazione proposta dalla legge 109/2015 “è di entità talmente modesta da indurre a ritenere che anche la nuova cartier replica normativa mantenga un contrasto con i principi dettati dalla Costituzione e con l’interpretazione che degli stessi ha fornito la Corte Costituzionale”.    rn-       rn-      Per questi motivi, da noi pienamente condivisi e ripetutamente sostenuti, il Tribunale ha ordinato l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ritenendo che sussistono seri dubbi di legittimità anche del “decreto Poletti”, in quanto rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.rn-       rn-      La questione relativa al blocco della rivalutazione delle pensioni, che torna nuovamente alla Consulta, rafforza anche l’azione che come S.a.pens. – Or.s.a. abbiamo intrapreso subito dopo l’emanazione della legge “Fornero”, nonché la validità della strategia a suo tempo decisa a tutela di tutti i pensionati.rn-       rn-      La Segreteria Regionale S.a.pens. Lazio seguirà l’iter giudiziario aspettando con fiducia il pronunciamento della Suprema Corte, ritenendo inoltre che la mancata rivalutazione si traduce in un prelievo di natura fiscale a danno solo di taluni pensionati.  rn-      26.01.201 Segreterie Regionali Or.s.a – S.a.pens. Lazio rn-       rnL’obiettivo di portare all’attenzione della Corte Costituzionale l’ingiusto decreto Renzi/Poletti è stato raggiunto. Ora anche noi aspettiamo l’esito costituzionale della vicenda, convinti sulla linea da noi proposta: invio solo di lettere per interrompere i termini. Niente altro! La Corte Costituzionale deciderà e deciderà per tutti. rn rnUn caro saluto rnAntonio Maria Masia - Presidente Anpecomit – Roma 6-2-2016 rnCon l’occasione ricordiamo:rn-      il rinnovo dell’adesione all’Associazione per l’anno 2016 (sollecitando anche coloro che ancora non hanno provveduto al rinnovo del 2015); quota invariata € 20 su Iban:buy best iwc replica watches uk IBAN IT68S 06230 05072 000035418686rn-      di comunicarci da subito la disponibilità  di massima a partecipare all’Assemblea Generale Anpecomit del 2016 che abbiamo previsto a Roma nei giorni 12-13-14-15 Maggio. Tale vostra indicazione ci consentirà di orientare le nostre scelte su un albergo e ristoranti adeguati e di organizzare le cose