admin | diminuisci carattere ingrandisci carattere
Associazione Nazionale fra Pensionati ed Esodati della Banca Commerciale Italiana - ANPECOMIT
COMUNICATO N. 13 DEL 5.9.2014
pubblicato il 05/09/2014

Comunicato n. 13 del 5-9-2014
Fondo Sanitario Intesa -  Fondo Pensioni Comit - Sentenza di Cassazione sui diritti quesiti 98/99smrtovnice osmrtnice
Vedasi il presente comunicato anche in zona riservata del nostro sito www.noicomit.it
 
Carissimi soci Anpecomit, riprendiamo le nostre comunicazioni dopo la pausa estivabreitling superocean replication stable watches.
 
Sul versante Fondo Sanitario Intesa, non ci risulta per ora alcuna reazione alla recente favorevole sentenza in 1° grado del Tribunale di Milano di cui vi avevamo dato conto nel precedente comunicato n. 12 del 6 luglio scorso.
Come sapete, il Tribunale, dando ragione alle nostre tesi (la causa è stata avviata a cura e spese di Anpecomit, di UNP e dell’Associazione dei pensionati Cariplo) si è espresso nel merito e ha deciso l’annullamento della delibera del 18.10.2010 del CDA della Cassa Sanitaria Intesa condannando la Cassa Sanitaria Intesa ed il Fondo Sanitario del Gruppo Intesa ad “adottare tutti gli atti necessari a ripristinare in capo alla suddetta Cassa Intesa la titolarità del patrimonio associativo risultante dal bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2010”.
 
A proposito del Fondo Pensioni Comit:
 
la fase di contrasto al Fondo sul fronte della sezione Lavoro
-         Le cinque organizzazioni Sindacali (FIBA CISL, DIRCREDITO, SINFUB, UGL CREDITO, e UNITA’ SINDACALE FALCRI/SILCEA “ad adjuvandum” ) avevano il 4° ottobre 2013 ricorso in 1° grado per il rispetto e l’applicazione dell’art.27, contro il Fondo e contro la Banca Intesa San Paolo chiamando in causa i tre Sindacati FABI, FISAC/CGIL, UILCA che, nonostante avessero firmato una lettera il 9-7-2013 di analoga richiesta, non avevano poi dato alcun seguito, con nostro grande disappunto e rammarico.
-         Il ricorso era stato da noi sostenuto “ad adjuvandum” a favore delle tesi dei sindacati ricorrenti, e osteggiato da UNP che invece, seppure indirettamente attraverso alcuni suoi esponenti (non il segretario Rinaldo Cobianchi) aveva presentato un  intervento “ad opponendum”, cioè a sostegno delle posizioni del Fondo.
-         Il ricorso come noto era stato rigettato con sentenza del 10 marzo scorso dal giudice Mariani per “inammissibilità”. Fu fatta prevalere la richiesta del Fondo che sostiene che, da quando c’è instaurata la procedura “fallimentare” per la liquidazione del residuo del patrimonio del Fondo, non è “ammissibile” alcuna altra richiesta al di fuori della procedura stessa.
-         Noi consideriamo questa tesi sbagliata e siamo assolutamente convinti che la richiesta dei Sindacati volta esclusivamente a conoscere se l’art 27 è ancora valido oppure no, andava esaminata nel merito e non respinta preventivamente come è stato.
-         Ora i Sindacati ricorrenti hanno presentato appello (il cui testo trovate nel nostro sito in zona riservata), in data 4-8-2014, aggiungendo a forza della “anti inammissibilità” una delle motivazioni della sentenza di Cassazione pubblicata il 19 giugno 2014; sentenza che purtroppo respinge definitivamente la richiesta di un gruppo di pensionati 98/99 (Auterio + 143”) da noi proposta, coordinata e finanziata (vittoriosa in 1° grado e perdente in appello) intesa a far prevalere il punto di vista dei diritti acquisiti. Di questa sentenza parliamo più avanti
-         Noi, come fatto in 1° grado, aggiungeremo, a tempo debito, il nostro intervento “ad adjuvandum” ai Sindacati ricorrenti, convintissimi delle nostre ragioni e della profonda ingiustizia e iniquità cui si vorrebbe dar corso, privando del legittimo risarcimento qualche migliaio di colleghi che a fine del 1999 furono abbondantemente “tosati” per la sopravvivenza del Fondo stesso, COLLEGHI ANCORA IN SERVIZIO compresi e Pensionati di reversibilità anche (vedasi in proposito nostro comunicato n. 8 del 6.4.2014).
 
-         Contrasteremo, sino in fondo con tutti i mezzi legali consentiti e in tutte le sedi italiane ed europee il tentativo dei Liquidatori e della Banca di concludere il progetto di cui sopra.
 
 
La fase di contrasto sul fronte della procedura concorsuale – opposizione allo stato passivo.
Come sapete i nostri ricorsi, patrocinati dallo studio Pileggi, contro lo stato passivo che ci esclude, sono stati scadenzati in udienza presso la giudice fallimentare Dr.ssa Mammone cosìluxury breguet reproduction
30/9 ore 11 – Pisani + 1
7/10 ore 10 – Angelini + 173 (98/99)
7/10 ore 11 – Amidei + 50
21/10 ore 10,30 – Achilli + 699
I ricorsi di altri gruppi patrocinati da altri legali ed esaminati a giugno dal giudice fallimentare sono stati rinviati, come noto, a gennaio e febbraio 2015, dando il tempo necessario agli avvocati interessati di presentare memoria, in risposta a quella ponderosa depositata dai legali del Fondo.
Per contrastare le considerazioni contenute nella citata memoria del Fondo il nostro legale sta valutando e preparando, d’intesa con l’Associazione, le opportune considerazioni.
Comunque su questo fronte non rimane che aspettare l’inizio delle udienze che ci riguardano, e quelle degli altri gruppi che ci riguardano lo stesso, ovviamente. 
 
Sentenza di Cassazione del 19 giugno 2014 sui diritti quesiti dei colleghi 98/99 (Auterio +143 con il patrocinio dei legali Lavizzari e Lo Fiego - domiciliatario Pileggi) .
E’ presto detto: purtroppo la Corte ha accolto la tesi del Fondo che ritiene che non ci sia stata alcuna violazione dei diritti quesiti dei pensionati 98/99 che lamentavano il fatto che la riduzione del 25,70% della loro pensione, deliberata a fine 99 dalle Fonti Istitutive, ( riduzione che poi ha influenzato negativamente, per pari percentuale, la conseguente liquidazione del loro capitale in sostituzione della pensione) fosse stata applicata a partire dal 1.1.1998 con evidente effetto retroattivo. In sostanza è finita che tutti gli atti del Consiglio di amministrazione del Fondo, incontri, trattative sindacali, e verbali posti in essere prima della delibera delle Fonti a fine 99 (compresa la riduzione forfettaria della pensione del 25%, decisa a fine 1997 dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, e non dalle Fonti) sono stati considerati, dalla Cassazione, validi quale motivazione unitaria e di fondo per la successiva riduzione definitiva del 25,70%. Naturalmente noi non condividiamo questa sentenza e rivendichiamo, seppure sconfitti, la “battaglia” combattuta su questo versante.
 
 Ma, attenzione, la sentenza contiene anche il rigetto della solita tesi del Fondo sulla “inammissibilità” del ricorso; tesi presentata dal Fondo anche in Cassazione persino sul tema dei diritti quesiti.
Quando la richiesta riguarda esclusivamente, come nel caso in questione, l’accertamento di un dirittto non può esservi motivo di inammissibilità del ricorso al suo giudice naturale. Quello del lavoro.
E sulla scia di questa motivazione nel ricorso in appello, ora proposto dai 5 Sindacati succitati, e a sostegno del principio che il giudizio, da loro richiesto, ha ad oggetto una domanda di mero accertamento, volta ad acclarare il diritto degli attori al trattamento pensionistico senza decurtazioni, a pag 30 -31 del ricorso si richiama la citata sentenza e si legge:
 “Cassazione 19 giugno 2014, n. 13960 (Auterio e altri c. Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana, Presidente Dott. Fabrizio Miani Canevari, Rel. Dott. Adriana Doronzo), “avente ad oggetto l’accertamento dei ricorrenti, tutti ex dipendenti della Comit e collocati in pensione negli anni 1998/1999, al trattamento pensionistico complementare pieno, senza la decurtazione del 25,70%, nonché all’importo pieno del capitale loro spettante in sede di liquidazione”. Il Supremo Collegio ha dichiarato infondata “l’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione, sollevata con la memoria ex art. 378 dal Fondo Pensioni, sul presupposto della pendenza della procedura di liquidazione del Fondo ex art. 16 disp. att. c.c., e la conseguente applicazione delle norme sulla liquidazione coatta amministrativa” e la riveniente richiesta che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile nei confronti di coloro che, tra i ricorrenti, hanno proposto contestazioni al piano di riparto e opposizioni avverso lo stato passivo, affinchè tutte le azioni rivolte a far valere diritti sul patrimonio dell’ente siano concentrate davanti all’organo della procedura concorsuale, in applicazione aanalogica delle norme di cui agli artt. 207-209 legge fallimentare”.  La S. C. ha statuito ha confermato ad litteram l’orientamento statuito nelle precedenti sentenze n. 13877/2004 e n. 19271/2013 in appresso indicate, statuendo che “in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa (cui deve ritenersi equiparabile, per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 16 disp. Att. cod. civ., la procedura di liquidazione avente ad oggetto il patrimonio del Fondo Pensioni odierno intimato (cfr. pure Cass. 12 novembre 2012, n. 19659) deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). “Nel caso in esame, …, il giudizio ha per oggetto una domanda di mero accertamento, volta ad acclarare il diritto degli attori al trattamento pensionistico senza decurtazioni”, … in quanto “i ricorrenti hanno limitato la domanda al mero riconoscimento o meno dei diritti azionati, sì da non rendere necessario precisare la situazione particolare di ciascun ricorrente e di consentire così una pronta definizione della lite”.
Faremo seguito
Un caro saluto e un abbraccio
Antonio Maria Masia
Presidente Anpecomit - Valledoria 5-9-201
fake jaeger lecoultre watches ebay

buy best breitling bentley replica watches
Con l’occasione esprimiamo la nostra vicinanza alle considerazione fatte circolare dai colleghi Emilio Rosso e  Mario Auterio in data 1-8-2014 ( in riscontro alla lettera del Fondo datata 12/6) con il titolo “Gravi omissioni e distorsioni del Collegio dei Liquidatori”, che trovate nel  nostro sito zona riservata.rnRolex Replica Watchesrn
-       Invitiamo i soci che non avessero ancora provveduto a rinnovare l’adesione 2014 alla nostra Associazione bonificando € 20 sull’Iban:  IT68S 06230 05072 000035418686. Il presente invito vale anche per coloro che, in arretrato sul 2013, desiderassero il ripristino della loro iscrizione. rn