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Associazione Nazionale fra Pensionati ed Esodati della Banca Commerciale Italiana - ANPECOMIT
COMUNICATO N. 8 DEL 6.4.2014
pubblicato il 06/04/2014

Comunicato n. 8 del 6-4-2014
Avviso… ai naviganti, in servizio e ignari, in viaggio verso le plusvalenze! https://pam-replica.weddingdressforcheap.com/
 
Care colleghe e colleghi ex Comit in servizio,
 
poiché è necessario informarsi ed approfondire, questo il nostro contributo su un tema che Vi riguarda di significativa importanza  (vedi anche in allegato).
 
Un caro saluto, con preghiera  a tutti i nostri soci  di  darne ampia diffusione agli interessati.
 
Antonio Maria Masia
Presidente Anpecomit
 
Roma 6-4-2014
 
                  
                A TUTTI I COLLEGHI EX COMIT          Roma 2-4-2014
(in servizio dal 1.1.2005, ancorchè successivamente cessati)
L’Anpecomit (Associazione fra i pensionati e gli esodati della Banca Commerciale Italiana, www.noicomit.it ), stigmatizza il comportamento delle seguenti Organizzazioni Sindacali
FABI, FISAC /CGIL, UILCA
che non hanno sostenuto e non sostengono il ricorso presentato il 1-10-2013 dinnanzi al Giudice del Lavoro di Milano da FIBA/CISL, DIRCREDIT0, SINFUB, UGLCredito con l’intervento  “ad adjuvandum” di UNISIN Falcri/Silcea e di Anpecomit.Tale ricorso ha lo scopo di far valere le disposizioni in tema di plusvalenze di cui all’Accordo del 16/12/99 poi trasfuse nell’ art. 27 dello Statuto del Fondo Pensioni Comit. Queste norme prevedono che le PLUSVALENZE immobiliari (di oltre 535 milioni di Euro quelle incassate in data 13 luglio 2006 a seguito dell’asta del 13 aprile 2006 di aggiudicazione del patrimonio immobiliare del Fondo alla società Beni Stabili) debbano essere destinate, a partire dal 1.1.2000, a risarcire i partecipanti al Fondo (attivi, pensionati 98/99, pensionati di reversibilità, “anticipati e ceduti ) che a fine del ’99 subirono un pesante taglio della loro posizione previdenziale per “salvare” il Fondo dal disastro.  Furono esclusi da tale sacrificio solo i pensionati ante ’98 (ma non quelli di reversibilità) beneficiari, secondo il Fondo, di tali plusvalenze pro-quota al 100%. Alcuni di essi sono intervenuti a favore delle tesi del Fondo e di Intesa Sanpaolo circa l’inapplicabilità dell’art.27.  La sentenza emessa il 10 marzo 2014 dal Giudice Mariani ha respinto il ricorso per motivi procedurali, essendo stato ritenuto competente il Giudice Fallimentare.
Da notare che precedentemente a tale ricorso, la FABI, FISAC/CGIL e UILCA avevano sottoscritto, unitariamente ai Sindacati ricorrenti, in data 9/7/2013, lettera indirizzata al Presidente del Tribunale di Milano, al Fondo Pensioni e p.c. a Intesa Sanpaolo, ove richiedevano il rispetto e l’applicazione letterale dell’art.27 (v. retro).
La posizione attuale dei Sindacati FABI, FISAC/CGIL e UILCA, di fatto contumaci all’udienza del 10/3/2014, non è irrilevante e/o indifferente, come viene riferito, rispetto ai diritti dei colleghi che erano in servizio all’1.1.2005 e ai quali l’Anpecomit si rivolge con questo comunicato, in quanto essi sono certamente beneficiari della plusvalenza  ma non interamente come dovute secondo l’art. 27. La loro spettanza sarà infatti decurtata nella stessa misura in cui lo è  stato lo zainetto con i pesanti tagli  del 1999. E tale criterio di ripartizione, sul quale si attesta il Fondo, farà perdere anche ai colleghi in questione cifre variabili dal 30 al 50% circa di quanto loro dovuto, e si tratta, non di poche centinaia ma di decine di migliaia di Euro, come si evidenzia negli esempi (v. retro). L’insieme dei sacrifici imposti dall’Accordo ’99 era di 650 miliardi di lire: a fronte era previsto il ristoro risarcitorio attraverso le plusvalenze. 
Perché ora FABI, FISAC/ CGIL e UILCA non rivendicano l’art 27, nell’interesse dei loro iscritti?
E come mai condividono le posizioni del Fondo e della Banca Intesa, a nostro avviso inique?
Le considerazioni in tema di inapplicabilità dell’art 27 circolate, anche recentemente, sono incoerenti e per noi inaccettabili sul piano sostanziale, contrattuale e anche giuridico.
Ogni Sindacato ha il dovere, nei confronti dei propri iscritti, di battersi a fondo per far rispettare e adempiere gli accordi contrattuali firmati. Tutti i dipendenti ex Comit hanno il diritto di pretendere il rispetto dell’Accordo confluito nell’art 27, mai abrogato e/o considerato decaduto dalle Fonti, e le OOSS hanno, di converso, il dovere di pretenderne l’applicazione e difenderne la portata.   Vedi retro
-       Collega assunto nel 78, ancora in servizio, anzianità poco meno di 20 anni all’epoca dell’Accordo – ed escluso dal piccolo contributo di sollievo riservato dalla Comit a favore di chi rimaneva nel Fondo- dovrà ancora avere, secondo il Fondo, circa € 15000 (comprensivo del noto accantonamento fiscale),  ma secondo il criterio risarcitorio dell’art 27 ha diritto a circa € 28000: differenza pari a circa € 13000!
-          Collega assunto nel 72, ancora in servizio, anzianità poco più di 20 anni al’epoca, -  beneficiario del piccolo contributo di sollievo-  dovrà ancora avere,secondo il Fondo circa € 15000 (comprensivo dell’accantonamento fiscale), ma secondo il criterio risarcitorio dell’art 27 ha diritto a circa € 22000: differenza pari a circa € 7000!
 
Lettera OOSS  9-7-2013
…omissis… Rilevato …omissis…che, a far tempo dall'anno 2000, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni BCI attivava un processo di graduale dismissione dell'intero patrimonio immobiliare — sia residenziale sia commerciale — che culminava nell'aprile 2006 con la vendita (a mezzo asta pubblica internazionale) del residuo patrimonio immobiliare per euro 1.106 milioni, a fronte di un valore di euro 535 milioni risultante nel bilancio 2004;che il Fondo Pensioni ha realizzato siffatte congrue plusvalenze, tali da "lenire" tutti i tagli precedentemente effettuati a carico dei Partecipanti in attività di servizio; considerato che l'Accordo sindacale di cui sopra esplica, in tema di Plusvalenze realizzate nel comporto immobiliare del patrimonio del Fondo Pensioni, ancora la propria validità ed efficacia giuridica, non essendosi mai prodotto alcun atto di successiva caducazione della volontà espressa dalle Parti sottoscrittrici sull'argomento; che i patti liberamente sottoscritti dalle Parti  vanno rispettati (Pacta servanda sunt); Comunicano al Tribunale di Milano, per quanto di competenza, ed al Fondo Pensioni per il Personale della BCI, che l'autentica interpretazione della norma da esse stesse pattuita nel sopra richiamato Accordo sindacale del 16 dicembre 1999 in tema di Plusvalenze realizzate nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo Pensioni è quella di procedere alla sua letterale applicazione, e che, comunque, non era intenzione delle Parti sottoscrittrici caducare la norma nell'eventuale caso di scioglimento del Fondo stesso, all'epoca non previsto né tantomeno prevedibile. Comunque, ad ogni buon conto, si rammenta che l'estinzione del Fondo è avvenuta con decreto del Prefetto di Milano del 20 dicembre 2006. Invitano Il Tribunale di Milano ed il Collegio dei Liquidatori a procedere, nella fattispecie, all'attribuzione fra tutti gli aventi titolo, del patrimonio residuo del Fondo Pensioni, utilizzando pedissequamente come criterio di ripartizione quello individuato e dettagliatamente previsto dalle Parti sottoscrittrici al n. 3 del più volte richiamato Accordo sindacale del 16 dicembre 1999. Ogni eventuale applicazione di diverso criterio genererebbe un arricchimento di talune Categorie (i Lavoratori posti in quiescenza ante 1998) e un depauperamento dei Lavoratori in servizio alla data del 1° gennaio 2000, questi ultimi espressamente individuati come destinatari privilegiati nella ripartizione delle plusvalenze immobiliari. Con l'aggravante, inoltre, orologi replica del dispregio della specifica norma pattuita nell'Accordo sindacale citato. Le scriventi Organizzazioni sindacali, infine, segnalano il pericolo che si possa concretare anche una disparità di trattamento tra chi ricorrerà invocando l'art. 27 e chi invece a parità di situazione si rimettesse alle decisioni di merito.  Tanto a tutela di tutti i Dipendenti in attività di servizio alla data del 1° gennaio 2000.replica uhren
DIRCREDITO – FABI - FIBA/CISL - FISAC/CGIL – SINFUB - UGL-UILCA
 
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a tutti i colleghi ex Comit
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