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Associazione Nazionale fra Pensionati ed Esodati della Banca Commerciale Italiana - ANPECOMIT
COMUNICATO N. 19 DEL 1.12.2012
pubblicato il 02/12/2012

Comunicato n. 19 del 1-12-2012(redatto dopo consultazione tecnica con il nostro legale Prof. Antonio Pileggi)
Sentenza Cassazione
 
Care socie e cari soci,

L'ANPEComit, e l'Avv.Antonio Pileggi, per una questione minimale di serietà, prima di diramare qualsivoglia informazione sull'esito della vicenda in Cassazione,  hanno preferito attendere la formale comunicazione da parte della cancelleria della Suprema Corte del primo dispositivo ufficiale della sentenza della Suprema Corte, che è relativo  ad una delle cinque cause affidate all'originario collegio difensivo, (Fondo c/ Achini Amedeo M.C. + altri)  in punto  pervenuto.
Al riguardo è bene ricordare che: 
- il mandato a resistere contro il ricorso promosso dal Fondo in Cassazione era stato affidato in origine al collegio difensivo composto dai legali avv.ti Pileggi, Iacoviello, Fasano e Civitelli.
- che a seguito dell’ostinato rifiuto di questi ultimi tre legali dapprima a non presentare e poi a ritirare il ricorso incidentale (che poi sarebbe stato "RIGETTATO"), come insistentemente richiesto dall’Anpecomit e dall’ avv. Pileggi, ben 654 controricorrenti avevano ritirato il loro mandato nei confronti degli avv.ti Iacoviello, Fasano e Civitelli
- che nessuno dei controricorrenti aveva ritirato il mandato all’avv.to Pileggi
- che l’avv.to Pileggi per conto dei suddetti 654 controricorrenti aveva quindi ritirato il ricorso incidentale.
 
Il dispositivo ora pubblicato enuncia: “La Corte rigetta i ricorsi principale e incidentale”.
 
Come risulta dal dispositivo i soccombenti - coloro cioè che hanno PERSO la causa in Cassazione - sono due: Il Fondo, che, dopo avere perso già in primo grado ed in appello, ha proposto il ricorso principale, e i Legali che non hanno rinunciato a quel ricorso incidentale, che, come detto, è stato "RIGETTATO" dalla Suprema Corte di Cassazione.  
Hanno invece VINTO integralmente soltanto coloro che, assistiti unicamente dall'Avv. Pileggi, ed aderendo alla posizione dell'ANPEComit, hanno chiesto il rigetto del ricorso principale del  Fondo, ed hanno rinunciato al ricorso incidentale, destinato ad essere RIGETTATO, come poi è stato.  
Panerai Replica
Incredibilmente, cosa hanno fatto gli Avv.ti Iacoviello, Fasano e Civitelli?
Hanno cantato vittoria! 
Giocando d'anticipo, prima che si diffondesse la notizia del rigetto del loro ricorso incidentale, difeso a spada tratta, hanno infatti diffuso un fuorviante comunicato relativo ad una "bozza" di sentenza non  allegata in originale, ma  da loro trascritta in word.   A quanto riferito dai tre legali, la sentenza sarebbe relativa ad una identica causa difesa in Cassazione dal solo Avv. Civitelli.  Nella sentenza (come detto, trascritta in word), pur facendosi riferimento, nella parte dedicata alla descrizione dello svolgimento del processo, alla presentazione del ricorso incidentale, risulta omesso, in motivazione, e nel dispositivo,  qualsiasi riferimento al rigetto del ricorso stesso: cosa alquanto strana, perché se c'è una domanda, è impossibile che un giudice non pronunci su di essa salvo ipotizzare una dimenticanza.  Comunque, anche in caso di "omessa pronuncia" sul ricorso incidentale, da parte di quella sentenza,  il discorso non cambierebbe! La Suprema Corte avrebbe considerato talmente fuori luogo e fuori tema quel ricorso incidentale (inammissibile, perché  proposto contro un obiter dictum , cioè un'affermazione del tutto incidentale e priva di carattere decisorio  della sentenza impugnata)  da averlo addirittura ignorato!
Una ventina di pagine di ricorso incidentale ritenute dalla  Suprema Corte non degne nemmeno di essere lette e considerate!  
Ma anche gli Avv.ti Iacoviello, Fasano e Civitelli, nel loro precipitoso comunicato, hanno preferito dimenticare completamente di avere presentato quel prolisso e pericolosissimo ricorso incidentale, e di riferire che fine esso avesse fatto! Nemmeno una parola!  Nemmeno una parola sul costo, per gli assistiti, di quel ricorso incidentale del tutto ignorato.
Ma siccome la migliore difesa è l'attacco, non perdono l'occasione, i tre legali sfiduciati, di dare una stilettata all'ANPEC, accusata di  non avere sottoscritto l'istanza di trattazione prioritaria in cassazione. 

Nei nostri precedenti comunicati, cui si rinvia, abbiamo dato ampia spiegazione: nell'istanza di trattazione prioritaria del Fondo, condivisa dai tre legali,  il Fondo stesso chiedeva alla Corte di Cassazione il "favore" di pronunciarsi sull'Accordo UNP-ANPEComit, asserendo di ritenersi estranea all'accordo, ma che lo avrebbe comunque applicato solo se la Corte lo avesse dichiarato efficace nei confronti di tutti, persino nei confronti dei dissenzienti e degli attivi, ben sapendo come ciò fosse assolutamente impossibile. Senza quell'impossibile imprimatur il Fondo avrebbe colto la palla al balzo per considerare defunto l'accordo stesso! Un rischio mortale, per l'Accordo, che i tre legali sfiduciati ci hanno fatto correre.   

In attesa di leggere la motivazione ufficiale, c'è da augurarsi che - come richiesto dall'Avv. Pileggi sia nella memoria illustrativa, sia in sede di discussione orale - la Corte abbia ritenuto del tutto estraneo al giudizio l'Accordo UNP-ANPEComit, ed abbia omesso di dare pretesti al Fondo per non applicarlo.
 
L'ANPEComit ha sempre sostenuto che - senza imprimatur da parte di chicchessia, senza se e senza ma - l'accordo UNP-ANPEComit  ha forza di legge tra le parti (e tra le parti c'è senza dubbio il Fondo, per le ragioni tecniche ampiamente illustrate dall'Avv. Pileggi)  e deve essere immediatamente ed incondizionatamente applicato.  
L'ANPEComit ha sempre sostenuto che il Fondo - una volta preso atto dell'adesione quasi plebiscitaria al suddetto accordo- avrebbe dovuto  mantenere l'impegno formalmente e solennemente assunto ad abbandonare "la linea processuale sinora seguita",  e, dunque, a non insistere più nel giudizio promosso per l'attuazione del piano di riparto originario (che non teneva conto dell'Accordo, intervenuto successivamente), dando invece immediata applicazione all'Accordo. L'avere proposto invece ricorso in Cassazione, insistendo nella "linea processuale sinora seguita" integra dunque un clamoroso inadempimento dell'Accordo da parte del Fondo.  Quella "linea processuale" s'è ora definitivamente arrestata con la sentenza di rigetto  della Suprema Corte, che ha confermato, con diversa motivazione, le sentenze del Tribunale di Milano e della Corte d'appello di Milano. Un tre a zero clamoroso contro il Fondo, in una partita durata ben 6 anni,  con risorse di mantenimento dell'apparato del Fondo sottratte agli aventi diritto, per non parlare delle spese di giudizio.   Quel che è sicuro è che nel rigettare il ricorso principale la sentenza ha detto che il Fondo ha sin qui sbagliato, e sta sbagliando, come minimo  dal 2006 – data della cessione del patrimonio a Beni Stabili. E gli sbagli si pagano o meglio si paghino!   
Ma, altrettanto incredibilmente, nonostante il tre a zero, anche il Fondo, in un altrettanto precipitoso comunicato, in singolare sintonia con quello dei tre legali sfiduciati, canta vittoria!  Ed afferma, pur asserendo di essere in attesa del deposito delle motivazioni, che sarebbe stato "evitato l’azzeramento dell’intera procedura e respinta la tesi di coloro che propugnavano la possibilità di avviare centinaia di cause individuali sparse per tutta Italia, di fatto paralizzando per molti anni la liquidazione".
Dimentica il Fondo che è soltanto grazie al senso di responsabilità di ANPEComit  - che, dopo il raggiungimento dell'Accordo con UNP, e contrariamente a ciò che ha fatto il Fondo, ha  invitato i propri assistiti ad abbandonare la linea processuale sino ad allora seguita (cause individuali), e a non proporre ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato improcedibili i ricorsi individuali  a seguito del deposito del piano di riparto -  se è stato scongiurato il rischio di una esplosione del contenzioso! 

 Nemmeno una parola, nel comunicato dl Fondo, sull'assoluta necessità di ripartire dall'Accordo UNP-ANPEComit!  E cioè sull'unica strada idonea a scongiurare quel contenzioso individuale che continuerebbe a paralizzare per molti anni la liquidazione, mantenendo per un tempo altrettanto lungo quel costoso apparato.   

Cosa faremo ora, in unità d’intenti con UNP, il cui Segretario Rinaldo Cobianchi ha previamente concordato sul presente comunicato?
Nel riservarci di dare conto della motivazione ufficiale delle sentenze della Suprema Corte, solleciteremo immediatamente quell'incontro già richiesto dagli Avv.ti Pileggi e Centofanti agli Avv. ti Ichino e Brugnatelli al termine dell'udienza in Cassazione, per la spontanea ed immediata attuazione dell'Accordo UNP-ANPEComit. 
Se la mano che in tal modo verrà tesa al Fondo verrà rifiutata, saremo costretti a chiedere con la massima determinazione possibile  l'attuazione forzata dell'Accordo UNP-ANPEComit ed il risarcimento di tutti i danni provocati dal Fondo e di chi ha per esso agito, sottraendo risorse agli aventi diritto.
 
Un caro saluto a tutti
Antonio Maria Masia
Presidente Anpecomit
Roma 1-12-2012 

Ricordiamo ai soci, che non hanno ancora provveduto, il rinnovo, entro fine anno,  dell’adesione all’Associazione  bonificando la quota 2012 (€ 20 invariata) sul c/c . Grazie
A.N.P.E.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA PENSIONATI ED ESODATI DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
CARIPARMA AG. 38 ROMA 
DIPENDENZA 458 
C/C  354186/86     ABI 06230      CAB 05072 
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